1. Campo d’applicazione e parti contraenti
1.1 Le presenti condizioni generali (di seguito «CG») disciplinano tutti i rapporti giuridici tra Prorec GmbH, Güterstrasse 12, 3360 Herzogenbuchsee, IDI CHE-295.370.815 (di seguito «Muldex» o «Prorec»), in qualità di gestore della piattaforma muldex.ch, e la cliente o il cliente (di seguito «cliente»). Esse si applicano a tutte le prestazioni offerte tramite il sito web, in particolare:
- noleggio e gestione di benne, container e big bag (Welaki 4–10 m³, cassoni scarrabili 20–36 m³, benne piatte 5–10 m³);
- consegna, gestione del periodo di sosta, ritiro e smaltimento a regola d’arte del materiale raccolto nei contenitori.
1.2 Le condizioni commerciali divergenti del cliente non si applicano; esse sono espressamente escluse, anche qualora non vengano espressamente contestate (cfr. DTF 100 II 200). Gli accordi individuali scritti prevalgono sulle presenti CG.
1.3 Se il cliente è una consumatrice o un consumatore ai sensi dell’art. 32 CPC, sono fatte salve le disposizioni imperative in materia di protezione dei consumatori.
2. Conclusione del contratto tramite la piattaforma online (art. 1, 3–7 CO)
2.1 I prezzi finali visualizzati su muldex.ch (importo dell’ordine in CHF, IVA inclusa) sono calcolati automaticamente durante l’ordine sulla base dei dati inseriti dal cliente — tipo di rifiuto, dimensione del contenitore e NPA dell’indirizzo di consegna. Essi valgono quale offerta vincolante di Prorec GmbH ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 CO, con riserva dell’esattezza delle indicazioni del cliente e della conferma disciplinata alla cifra 2.3.
2.2 Con l’invio del modulo d’ordine il cliente emette una dichiarazione di accettazione vincolante.
2.3 Il contratto è concluso non appena Prorec GmbH accetta l’ordine mediante una conferma d’ordine scritta o elettronica (via e-mail), di regola entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine. Prorec GmbH si riserva il diritto di rifiutare ordini senza indicarne i motivi, in particolare in caso di NPA non serviti, descrizione insufficiente del luogo di posa o dichiarazione del materiale poco chiara.
2.4 Se dopo la ricezione dell’ordine risulta che le indicazioni del cliente (NPA, materiale, dimensione del contenitore) non corrispondono alla situazione effettiva, Prorec GmbH ha il diritto di adeguare il prezzo di conseguenza o di recedere dal contratto. Essa ne informa previamente il cliente.
3. Prezzi, IVA e pagamento
3.1 Salvo diversa indicazione espressa, tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF), imposta sul valore aggiunto inclusa (IVA) ai sensi degli art. 24 segg. LIVA (RS 641.20). Il prezzo dell’ordine comprende la consegna, il periodo di sosta usuale secondo l’offerta, il ritiro e lo smaltimento a regola d’arte del materiale dichiarato.
3.2 Per eventuali conteggi supplementari di quantità o di peso fanno stato le bilance verificate del luogo di trattamento di Prorec GmbH, regolate secondo le prescrizioni della legge federale sulla metrologia (LMetr, RS 941.20) e dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM, RS 941.210). Eventuali deduzioni o supplementi per residui aderenti, impurità o frazioni speciali sono documentati in modo verificabile sulla base dei protocolli di cernita.
3.3 Le fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni dalla data della fattura (art. 75 CO). In caso di ritardo nel pagamento, il cliente deve, senza necessità di sollecito, un interesse di mora del 5 % annuo secondo l’art. 104 cpv. 1 CO; è fatto salvo il risarcimento di un danno maggiore secondo l’art. 106 CO. Le spese di sollecito e d’incasso sono a carico del cliente.
3.4 La compensazione con crediti che il cliente sostiene di vantare nei confronti di Prorec è esclusa senza un espresso riconoscimento da parte di Prorec.
4. Servizio di benne e container
4.1 Oggetto del contratto. Prorec GmbH mette a disposizione del cliente, a noleggio, benne, container o big bag e si occupa dello smaltimento a regola d’arte del materiale in essi raccolto. Si tratta di un contratto misto con elementi della locazione (art. 253 segg. CO) e del contratto di smaltimento o d’appalto (art. 363 segg. CO).
4.2 Luogo di posa e autorizzazioni. Il cliente provvede a un luogo di posa portante, con fondo consolidato e raggiungibile in retromarcia dall’autocarro. L’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per la posa su suolo pubblico (provvedimento comunale di circolazione secondo la legge federale sulla circolazione stradale LCStr, RS 741.01, e il diritto cantonale in materia di strade) spetta al cliente. Il cliente risponde di tutti i danni alla pavimentazione, alle condotte o a beni di terzi derivanti da un luogo di posa inadeguato.
4.3 Riempimento ammesso. Nella benna va esclusivamente il materiale dichiarato al momento dell’ordine (p. es. macerie miste, calcinacci, materiale di scavo, legno usato, rifiuti ingombranti, scarti vegetali, rottami metallici). È vietato mescolarlo con materiale non dichiarato. Per motivi di diritto della circolazione stradale (art. 30 LCStr, art. 73 ONC) è parimenti vietato caricare oltre il bordo; in caso di sovraccarico Prorec ha il diritto di non ritirare la benna o di trasbordarne il carico sul posto, con i costi supplementari a carico del cliente.
4.4 Rifiuti speciali e mancata accettazione. I rifiuti speciali ai sensi dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610), in particolare gli elementi costruttivi contenenti amianto (cfr. ORRPChim, RS 814.81, allegato 1.6), i componenti contenenti PCB, i refrigeranti contenenti idrocarburi fluorurati, le munizioni, le sostanze radioattive e i recipienti a pressione non svuotati, non possono essere messi nella benna senza previo accordo scritto e senza un modulo di accompagnamento valido secondo l’art. 4 OTRif. Se tali sostanze vengono rinvenute senza dichiarazione, il cliente deve tutti i costi dello smaltimento separato nonché un’indennità forfettaria di trattamento di CHF 250.– per ogni caso, con riserva del risarcimento di un danno maggiore.
4.5 Responsabilità del cliente durante il periodo di sosta. Durante il periodo di sosta il cliente risponde della benna, del riempimento improprio nonché dei danni a terzi causati dalla benna, dal suo contenuto o dalla mancanza di transennamento (per analogia con la responsabilità del proprietario di un’opera, art. 58 CO).
4.6 Periodo di sosta e proroga. Il periodo di sosta indicato nella conferma d’ordine è compreso nel forfait. Le proroghe sono fatturate separatamente secondo le tariffe giornaliere di volta in volta in vigore.
5. Termini, forza maggiore
5.1 I termini di consegna e le date di ritiro sono di principio indicativi. Termini vincolanti richiedono un accordo scritto esplicito.
5.2 Gli eventi di forza maggiore, segnatamente eventi naturali, provvedimenti delle autorità, scioperi, penuria di energia o di carburante, pandemie e blocchi su importanti assi di traffico nonché interruzioni imprevedibili delle forniture, liberano Prorec dall’obbligo di prestazione per la loro durata ed escludono qualsiasi pretesa di risarcimento del cliente che ne derivi. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto senza indennizzo.
6. Annullamento e modifiche da parte del cliente
6.1 L’annullamento dell’ordine è gratuito al più tardi fino a 48 ore prima della data di consegna concordata. In caso di annullamento successivo vanno rimborsate le spese sostenute fino a quel momento (pianificazione, trasferta), ma almeno un forfait del 25 % dell’importo dell’ordine.
6.2 Le modifiche dell’indirizzo, della dimensione del contenitore o del tipo di materiale sono possibili e vengono ricalcolate sulla base delle tariffe allora in vigore.
7. Garanzia per i difetti (art. 197–210 CO)
7.1 Il cliente deve verificare la fornitura o l’opera subito dopo il ricevimento e notificare per iscritto gli eventuali difetti senza indugio, ma al più tardi entro sette (7) giorni di calendario (art. 201 CO; per il contratto d’appalto art. 367 CO). I difetti occulti devono essere notificati subito dopo la loro scoperta.
7.2 In caso di notifica dei difetti giustificata, Prorec ha il diritto, a sua scelta, di procedere dapprima a una riparazione o a una fornitura sostitutiva. Se la riparazione non riesce, il cliente può chiedere la riduzione del prezzo o la redibizione nei limiti previsti dalla legge.
7.3 Il termine di prescrizione per le pretese di garanzia per i difetti della cosa è di due (2) anni dalla consegna (art. 210 cpv. 1 CO), salvo che disposizioni legali imperative prevedano un termine più lungo.
8. Responsabilità di Prorec
8.1 Prorec risponde dei danni diretti comprovati fino a concorrenza della somma di copertura dell’assicurazione di responsabilità civile aziendale. La responsabilità per danni indiretti o consequenziali, segnatamente lucro cessante, perdita di produzione, pene convenzionali di terzi, è esclusa — nella misura consentita dalla legge. È fatto salvo il diritto imperativo, segnatamente la responsabilità per danni causati intenzionalmente o per colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO) nonché la responsabilità per danno da prodotti (LRDP, RS 221.112.944).
8.2 Prorec non risponde dei danni riconducibili a indicazioni inesatte o incomplete del cliente, a luoghi di posa inadeguati o a interventi di terzi.
9. Riserva di proprietà
Fino al pagamento integrale dei crediti, le attrezzature e le benne fornite restano di proprietà di Prorec GmbH (art. 715 CC). Prorec ha il diritto di far iscrivere la riserva di proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà al domicilio dell’acquirente.
10. Protezione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito delle trattative contrattuali e dell’esecuzione del contratto sono trattati conformemente alla legge federale riveduta sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) e secondo la nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.
11. Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti CG fossero in tutto o in parte inefficaci, nulle o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata. La disposizione inefficace è sostituita dalla regolamentazione ammissibile che più si avvicina allo scopo economico della disposizione inefficace.
12. Diritto applicabile e foro competente
12.1 Le presenti CG e tutti i rapporti giuridici che ne derivano sottostanno esclusivamente al diritto materiale svizzero, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CVIM / Convenzione di Vienna, RS 0.221.211.1).
12.2 Foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dalle presenti CG o connesse con esse è — nella misura consentita dalla legge — Berna (Regionalgericht Bern-Mittelland [Tribunale regionale Bern-Mittelland]), presso la sede di Prorec GmbH, foro convenuto secondo l’art. 17 CPC. Sono fatti salvi i fori imperativi del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272), in particolare l’art. 32 CPC per le controversie con consumatori, nonché la procedura di conciliazione per i consumatori.
12.3 Prorec resta autorizzata a convenire il cliente anche presso il suo foro ordinario.